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I Diritti Sessuali
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera).
L'età del consenso
Età del consenso è chiamata, in diritto, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e nel linguaggio colloquiale quando si parla di "età del consenso" si intende di solito l'età per i rapporti sessuali).
L'età del consenso non va confusa con la maggiore età, o con l'età minima per il matrimonio
L'età del consenso per i rapporti sessuali
L'età del consenso varia da Stato a Stato; la media oscilla fra i 14 e i 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l'alto di 20. In alcune nazioni il concetto legale di "età del consenso" è del tutto assente e ci sono Stati dove l'età del consenso è differente tra i rapporti eterosessuali e quelli omosessuali[1]. In altri, si tiene conto della manifestazione dei caratteri sessuali secondari come elemento discriminante.
L'età del consenso in Italia.
L'età del consenso in Italia
In Italia (sebbene a causa di errate informazioni circolanti tra i media sia diffusa la convinzione che esista un reato di pedofilia che commetterebbe un maggiorenne di qualsiasi età che avesse rapporti sessuali con un minorenne di qualsiasi età), l'età del consenso è fissata a 14 anni[2], ma può salire o scendere a seconda dei casi. Infatti sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti, e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; sale ulteriormente a 18 anni se il fatto è commesso da un genitore (anche adottivo), da un ascendente, da un convivente di questi ultimi, o dal tutore. Invece, scende a 13 anni nel caso in cui i partner siano entrambi minorenni, a condizione che la differenza d'età tra loro non sia superiore a tre anni, e quindi, nel caso in cui il tredicenne compia 14 anni prima che il partner diventi maggiorenne.[3]
Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente, indipendentemente dall'età del partner: in quest'ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuali con minorenne riconosciuto dall'articolo 609-quater del Codice Penale, penalmente perseguibile secondo le modalità descritte dall'articolo 609-septies. L'età minore degli anni 10 costituisce un'aggravante, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza il bisogno di una querela.
È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti: in questo caso sussiste il reato di corruzione di minorenne ai sensi dell'articolo 609 quinquies.
Infine, la legge non permette di offrire denaro o regali, a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni.
La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner che abbia compiuto i 14 anni. L'articolo 609 sexies specifica che:
" Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. "
In Italia, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, la legge non distingue fra età del consenso per gli atti eterosessuali e per quelli omosessuali; inoltre è uguale sia per i maschi che per le femmine.
I rapporti senza il consenso di entrambe le parti sono sempre vietati, a qualunque età: in questo caso, infatti, si parla di vera e propria violenza sessuale, riconosciuta come reato dall'articolo 609-bis del Codice Penale, perseguibile (come i precedenti reati) nelle modalità descritte dall'articolo 609-septies. In base alla novella normativa del 2006, è sempre perseguibile d'ufficio se viene commessa nei confronti di una persona al di sotto dei 18 anni (quindi, su un/una minorenne).
Come per qualsiasi altro reato, non si può procedere nei confronti del reo se questi non ha compiuto 14 anni (cosiddetta capacità penale).
È da notare che con le modifiche apportate con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38[4] che, tra le altre cose, hanno sostituito all'articolo 600-ter primo comma del codice penale (che punisce la produzione di materiale pornografico con minori)
" Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni "
(articolo 600-ter primo comma vecchia formulazione)
con
" Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 " (articolo 600-ter primo comma)
Cambiando lo "sfruttamento" con il mero "utilizzo", sono ora considerate reato anche le riprese o fotografie "pornografiche" realizzate consenzientemente, anche se senza fine di diffusione, da persone che abbiano raggiunto l'età del consenso, ma di cui almeno una sia ancora minorenne (o da un singolo minore), pur essendo teoricamente le attività sessuali raffigurate perfettamente legali dal punto di vista dell'età del consenso
In Italia la richiesta di abolizione della legge sull'età del consenso è un argomento tuttora discusso, soprattutto su diversi forum del Web.